La giurisprudenza amministrativa conferma il suo orientamento costante sulle ordinanze comunali sul divieto l’ingresso dei cani nei parchi pubblici, e in generale nelle aree destinate a verde pubblico, ritenute illegittime per contrasto ai principi di proporzionalità ed adeguatezza. La giurisprudenza amministrativa conferma il suo orientamento costante sulle ordinanze comunali sul divieto di ingresso dei cani nei parchi pubblici, e in generale nelle aree destinate a verde pubblico, ritenute illegittime per contrasto ai principi di proporzionalità ed adeguatezza. Da ultimo, il Tar Puglia (sentenza 16 marzo 2018, n. 359) ha ribadito che l’ordinanza sindacale che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, pur se adottata in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni. Quali sono i provvedimenti legittimi per tutelare l’igiene pubblica rispetto agli animali domestici Secondo i giudici pugliesi, lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale. Il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l’Amministrazione. E’ invece illegittimo un provvedimento, come quello del Sindaco di Trani, che ha disposto l’accesso dei cani alla Villa Comunale unicamente in presenza di personale appartenente alla polizia municipale, in presenza di problemi di decoro e sanità urbana che rendono indispensabile la presenza di personale munito di poteri sanzionatori nei confronti dei proprietari dei cani. Sulla questione si vedano anche TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 30/3/17 n. 642, TAR Lazio, sez. II bis, 17 maggio 2016, n. 5836 o T.A.R. Potenza, 17 ottobre 2013, n. 611. Questo orientamento scaturisce dal fatto che il legislatore ha da sempre sancito la libertà di accesso alle aree aperte al pubblico ovvero quelle equivalenti a chiunque, e, quindi anche agli animali dometisci. Risulta palese che non si può impedire l’accesso ad un cane – condotto con tutte le modalità e le prescrizioni imposte dalla normativa vigente (guinzaglio, museruola in caso di necessità e il necessario per raccogliere le feci) – che si introduce con il suo conduttore in un parco o in un giardino pubblico. Ovvio che é da sanzionare il comportamento del cittadino che lascia andare il suo cane sul verde pubblico, o lo lascia defecare e si allontana senza raccogliere le feci, o semplicemente lo lascia girovagare senza essere trattenuto al guinzaglio. A cura di Max Ceriani La presente pubblicazione o dispensa è protetta dalla legge del copyright e, pertanto, si diffida chiunque ad utilizzarla senza il preventivo consenso dell’autore. I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.
01/09/2018 Max Ceriani Delfino